(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 26
                         dell'8 agosto 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     Il PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
              Principi del servizio sanitario regionale
    1.   Il   Servizio  sanitario  regionale  della  Sardegna  (SSR),
assicura,  nell'ambito  del  servizio  sanitario nazionale, la tutela
della  salute  come  diritto  fondamentale  della persona e interesse
della collettivita', ai sensi dell'Art. 32 della Costituzione e delle
disposizioni statati e regionali che ne sono svolgimento.
    2. I principi di sistema del SSR sono:
      a) la  centralita'  della  persona,  titolare  del diritto alla
salute;
      b) l'universalita'  e l'equita' nell'accesso alle prestazioni e
ai servizi sanitari;
      c) la globalita' della copertura assistenziale.
    3.  La  Regione  assicura  i  livelli  essenziali  e  uniformi di
assistenza,  garantiti  sull'intero territorio regionale e finanziati
con risorse pubbliche ai sensi dell'Art. 26, attraverso:
      a) le aziende sanitarie locali (ASL);
      b) le   aziende  ospedaliero-universitarie  di  Cagliari  e  di
Sassari,  ai  sensi  dell'Art.  2 del decreto legislativo 21 dicembre
1999,   n.  517  (Disciplina  dei  rapporti  fra  Servizio  sanitario
nazionale  e universita', a norma dell'Art. 6 della legge 30 novembre
1998, n. 419);
      c) l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale «G. Brotzu»;
      d) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ove
aventi sede nel territorio regionale;
      e) altri soggetti pubblici e privati accreditati con i quali la
Regione e le ASL abbiano stipulato accordi contrattuali.
    4. La Regione promuove la qualita' e l'appropriatezza dei servizi
e  delle prestazioni resi dalle aziende e dagli altri soggetti di cui
al  comma 3, vigilando in particolare affinche' essi siano improntati
ai   principi   della   personalizzazione  e  dell'umanizzazione  del
trattamento e affinche' ogni persona che entra in contatto con il SSR
sia  accolta  secondo i suoi bisogni e le sue esigenze assistenziali.
Sono  posti  a carico del SSR le tipologie di assistenza, i servizi e
le  prestazioni  sanitarie  che presentano, per specifiche condizioni
cliniche  o  di  rischio,  evidenze  scientifiche di un significativo
beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a
fronte   delle  risorse  impiegate.  Sono  esclusi  dai  livelli  di.
assistenza erogati a carico SSR le tipologie di assistenza, i servizi
e le prestazioni sanitarie che:
      a) non  rispondono  a necessita' assistenziali tutelate in base
ai principi ispiratori del servizio sanitario nazionale e regionale;
      b) non     soddisfano     i     principi    dell'efficacia    e
dell'appropriatezza,  ovvero  la cui efficacia non e' dimostrabile in
base  alle  evidenze  scientifiche  disponibili o sono utilizzati per
soggetti   le   cui   condizioni   cliniche  non  corrispondono  alle
indicazioni raccomandate;
      c) non  adempiono,  in  presenza  di  altre forme di assistenza
volte   a   soddisfare  le  medesime  esigenze,  al  principio  dell'
economicita'  nell'impiego  delle risorse, ovvero non garantiscono un
uso   efficiente   delle   risorse   stesse   quanto  a  modalita',di
organizzazione ed erogazione dell'assistenza.
    5.  Il  SSR valorizza le responsabilita' individuali e collettive
nel  la promozione di stili di vita idonei alla tutela della salute e
favorisce  la  partecipazione degli utenti, singoli o associati, alla
valutazione  dei servizi sanitari, secondo quanto previsto negli atti
aziendali di cui all'Art. 9.
    6.   Il   SSR   valorizza   le  risorse  umane  e  le  competenze
professionali   degli   operatori   anche  attraverso  la  formazione
continua,  sostiene la loro partecipazione alle attivita' di ricerca,
promuove  il  loro  coinvolgimento  nei  processi  decisionali, anche
attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza.
    7.  La  Regione  promuove  l'efficienza  del  SSR  sviluppando in
particolare   iniziative,   anche   sperimentali   e   con  modalita'
innovative,   per   la   qualificazione   dell'assistenza,   per   la
razionalizzazione  della spesa sanitaria e per la semplificazione dei
processi amministrativi.
    8.  La  Regione  si  raccorda,  secondo  il  principio  di  leale
collaborazione  con  le  altre  regioni  e  con lo Stato sia mediante
rapporti   di  autocoordinamento  e  di  coordinamento  bilaterale  o
multilaterale,  sia  in  sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  oltre  che di conferenza unificata di cui al capo terzo del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento
delle  attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano e
unificazione,  per  le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni,  delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed  autonomie locali); promuove la puntuale attuazione degli obblighi
comunitari  e  il  raccordo  per  gli  indirizzi  e  le  decisioni di
protezione della salute deliberati a livello di Unione europea.
    9.  Le  aziende  sanitarie  di  cui  alle lettere a), b) e e) del
comma 3  partecipano all'elaborazione del Piano regionale dei servizi
sanitari e degli altri strumenti di programmazione da esso previsti.
    10.  Gli  enti locali partecipano alla programmazione regionale e
aziendale  delle  attivita'  e  alla verifica dei risultati di saluta
delle  ASL,  nonche'  alla  programmazione  delle  attivita'  ed alla
verifica  dei  risultati  di  salute dell'azienda ospedaliera e delle
aziende   ospedalierouniversitarie,   secondo   specifiche  modalita'
stabilite dalla Regione.
    11.  Le  Universita'  di Cagliari e di Sassari collaborano con il
SSR, in particolare in vista della formazione del relativo personale,
dello  sviluppo  della  ricerca  biomedica  e sanitaria, con speciale
attenzione   al  quadro  epidemiologico  proprio  della  Sardegna;  i
rapporti  con  la  Regione  sono  regolati,  oltre  che  dai principi
fondamentali.   contenuti   nella   legislazione   statale   e  dalle
disposizioni della presente legge, da specifici protocolli di intesa.
    12.  L'assistenza sanitaria e quella sociale sono integrate sulla
base   dei   principi  stabiliti  dall'Art.  3  septies  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502 (Riordino della disciplina in
materia  sanitaria,  a norma dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), e successive modifiche e integrazioni, dalla legge regionale
23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona),
dal  Piano  regionale  dei  servizi sociali e dal Piano regionale dei
servizi sanitari.